Che cos’è il diritto di accesso civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dall’art.5 del D.Lgs.14.03.2013 n.2013 nel rispetto dei limiti di cui all’art.5bis del medesimo decreto.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013 deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli altri casi l’istanza deve essere presentata, alternativamente, o all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico; può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata utilizzando il modulo A)

La richiesta di accesso civico generalizzato, relativa ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, può essere presentata usando il modulo B)

Entrambe le richieste possono essere inviate:

A chi rivolgersi se non si riceve risposta

In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso il richiedente può presentare richiesta di riesame, utilizzando il modulo C), indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Come si può proporre ricorso

Contro la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o presentare ricorso al difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

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